Con Circolare Ministeriale del 14 dicembre 2017, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a fornire nuovi chiarimenti all’interpretazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Oggetto del chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente sono le modalità di applicazione dell’art. 6 del DM 27 settembre 2010, alla luce delle modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015. I nuovi chiarimenti riguardano la Tabella 5, recante i limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi. Risulta, infatti, un duplice riferimento al codice 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost) tra i rifiuti per i quali non si applicano i limiti di concentrazione del parametro DOC.
Il Ministero ha chiarito che “la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lett. a), e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica.”. Il rispetto del parametro di cui alla lettera a), però, non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui alla lettera g), quale “soluzione di gran lunga preferibile dal punto di vista della tutela dell’ambiente”. Quindi, viene affermato che “l’applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g)”.