Bocciata la proposta del parlamento europeo per la messa al bando del biossido di titanio (E171) e dell’acrillammide.
Il parlamento europeo boccia la proposta della Commissione ENVI (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) per la messa al bando dell’uso alimentare del biossido di titanio (E 171), colorante ritenuto pericoloso per la salute, e dell’acrilammide.
Ma cos’è il biossido di titanio, è perché ne era stato richiesto il bando?
Il Biossido di titanio, riconoscibile dalle etichette con la sigla “E 171”, è utilizzato come colorante negli alimenti, negli integratori alimentari e nei farmaci, come pigmento bianco ed è anche alla base di pitture murali e dentifrici. Il 66% dei dentifrici per adulti contiene, ad oggi, biossido di titanio[1].
La sostanza è sospettata di provocare il cancro: il biossido di titanio è stato classificato cancerogeno classe 2 per inalazione (H351) dal Regolamento delegato (UE) 2020/217[2]; inoltre l’Agenzia internazionale per la ricerca sul Cancro ha pubblicato un’informativa in cui definisce il biossido di titanio: “potenzialmente cancerogeno per l’uomo dopo prove sufficienti in test con animali da laboratorio”.
Uno studio[3] condotto dal National Institute for Agricultural Research francese mette in evidenza sul possibile rischio cancerogeno della sostanza ingerita. In Francia nel frattempo ha deciso già dall’Aprile 2019 di proibirne l’uso; alcuni limiti sono stati imposti anche negli Stati Uniti.
Le argomentazioni a favore della proibizione del biossido di titanio si concentravano sul fatto che oltre al rischio canceroginicità, l’E171 viene utilizzato solo a fini estetici, non ha alcun valore nutrizionale ne esiste alcuna funzione tecnologica che ne giustifichi l’uso alimentare (come prolungarne la durata o evitare la proliferazione batterica).
[1] Dentifrici: ecco chi contiene il biossido di titanio. https://ilsalvagente.it/2019/03/29/dentifrici-ecco-chi-contiene-il-biossido-di-titanio/
[2] Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0217
[3] https://doi.org/10.1038/srep40373