Con la pubblicazione del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), sono tanti i dubbi interpretativi dei vari stakeholders del settore.
Dubbi che il Ministero dell’Ambiente ha provato a fugare con la pubblicazione della nota del 5 ottobre 2018, prot. 16293 recante “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” con la quale ha risposto ai quesiti formulati da SITEB – Strade Italiane e Bitumi e ripresi dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).
L’argomento riguarda il c.d. “fresato d’asfalto” ovvero il “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”, e la sua classificazione come sottoprodotto o residuo di produzione.
Il Ministero ha chiarito che:
- con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”;
- per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell’allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare “per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali“, con il termine “strade” si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali;
- nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla “anagrafica del produttore”, per “cantiere di provenienza” si intende il cantiere di provenienza del fresato.
AGGIORNAMENTO AL 21/11/2018: Nota di chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Prot. 16293 del 5 ottobre 2018 – Errata corrige.
Riportiamo integralmente l’Errata corrige pubblicata dal Ministero dell’Ambiente relativamente alla nota del 5 ottobre Prot. 16293.
Si rappresenta che per un mero errore materiale al punto 2) della nota in oggetto viene riportata erroneamente come riferimento la norma UNI EN ISO 9001: 2015.La norma corretta a cui fare riferimento è, in realtà, la UNI CEI EN ISO/IEC 17025, come già chiarito in data 19/12/2017 in riscontro ad un quesito della Commissione Europea durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535.
Pertanto la formulazione corretta del punto 2) della citata nota è la seguente: 2) si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento.