Con la conversione in Legge del Decreto 14 dicembre 2018 n.135, cosiddetto Decreto “Semplificazioni”, è stato definitivamente abolito il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Contestualmente è stato istituito il «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti».
Saranno tenuti all’iscrizione a questo registro:
– Produttori di rifiuti pericolosi;
– Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell’art.183 co.3 D.Lgs.152/06;
– Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale – Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi recupero/riciclaggio per il funzionamento del registro è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria per l’iscrizione e di un diritto annuale, i cui importi saranno definiti sempre tramite DM Come già definito in seguito all’abolizione del Sistri, fino a piena operatività registro si applica il D.Lgs.152/06 nella versione antecedente il D.Lgs.205/2010 (introduzione Sistri), comprese le sanzioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019 i soggetti prima obbligati all’utilizzo del sistema dovranno applicare le consuete modalità gestionali (formulari d’identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e MUD), anche in formato digitale come previsto dall’art.194-bis.