A partire dal 1° gennaio 2021 il limite del cromo esavalente per acque potabili è fissato a 10 microgrammi/l.
Non vi è stata infatti, per adesso, nessuna proroga al Decreto del 24 luglio 2020 (scadenza 31/12/2020).
Ricordiamo che le precedenti proroghe furono decise nel 2017 con Decreto ministeriale del 6 luglio 2017 (al 31 dicembre 2018) e nel 2018 con Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2018 (al 31 dicembre 2019). L’ultima proroga si era resa necessaria a causa di un parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità sul Rapporto OMS “Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality“. In quel rapporto, l’OMS definiva un valore health-based per il cromo pari a 50 µg/l.
La modifica apportata dal DM 14/11/2016 riguarda l’Allegato I: “Parametri e valori di parametro” del D.Lgs n.31/2001, aggiungendo un nuovo parametro, il Cromo esavalente, con valore di parametro 10 ed una nota (n.12) che recita: “La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro (Cromo) supera il valore di 10 µg/l”.
Segnaliamo a tal proposito che nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità (nota n. 37039 del 6 dicembre 2018) non erano stati riscontrati “ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (…) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell’OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell’ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.”Link al Decreto Ministeriale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/16/17A00347/sg