Emissioni in atmosfera: cosa sono?

emissioni in atmosfera
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Con il termine emissioni in atmosfera si indicano le sostanze solide, liquide o gassose rilasciate nell’aria da una sorgente e in grado di alterarne la composizione. In ambito produttivo, le sorgenti possono essere impianti di combustione, processi industriali, lavorazioni meccaniche, sistemi di trattamento o altre attività che generano effluenti gassosi, polveri e sostanze volatili.

La presenza e la concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera dipendono sia dalle caratteristiche dell’emissione sia dalle condizioni che ne determinano la dispersione. La loro distribuzione nello spazio e nel tempo è infatti influenzata da una combinazione di fattori, come la quantità emessa, l’altezza del rilascio, le condizioni meteorologiche e la capacità di rimescolamento dell’aria.

Per gli stabilimenti produttivi, questi elementi assumono rilievo anche sotto il profilo autorizzativo e dei controlli: la tipologia della sorgente, le sostanze emesse e le caratteristiche del processo concorrono a definire il regime applicabile, i valori limite da rispettare e le modalità di monitoraggio previste.

Emissioni in atmosfera: definizione e tipologie

Le emissioni possono essere classificate in base alle caratteristiche della sorgente e alle modalità con cui gli inquinanti vengono rilasciati. Ai fini della gestione dello stabilimento assume particolare rilievo la distinzione tra emissioni convogliate, associate a un punto di emissione definito, ed emissioni diffuse, che raggiungono l’atmosfera senza essere raccolte in un unico condotto.

Emissioni convogliate e diffuse

Le emissioni convogliate vengono rilasciate da un punto di emissione definito, generalmente un camino collegato a un sistema di captazione, e possono essere sottoposte a misurazioni continue o a campionamenti periodici. Le emissioni diffuse, invece, si disperdono nell’ambiente senza un unico punto di rilascio chiaramente individuabile, come può avvenire nel caso di serbatoi, aree di stoccaggio o operazioni di carico e scarico.

La distinzione tra emissioni convogliate e diffuse incide direttamente sulle modalità di controllo previste dall’autorizzazione e sui limiti applicabili alle diverse tipologie. Uno stesso stabilimento può presentare entrambe le categorie e, di conseguenza, essere soggetto a differenti obblighi di gestione e controllo.

Principali inquinanti atmosferici

Gli inquinanti associati alle emissioni in atmosfera dipendono dal processo produttivo e dal combustibile utilizzato. In fase di autorizzazione vengono individuate le sostanze effettivamente generate dal ciclo produttivo, poiché i valori limite variano in funzione dell’attività svolta e della tipologia di impianto.

  • Ossidi di azoto (NOx), tipici dei processi di combustione ad alta temperatura
  • Biossido di zolfo (SO2), associato all’utilizzo di combustibili contenenti zolfo
  • Polveri, generate da lavorazioni meccaniche e processi di combustione
  • Composti organici volatili (COV), derivanti dall’impiego di solventi, vernici e dai processi di essiccazione
  • Metalli, presenti in determinati processi metallurgici e nei trattamenti superficiali

La presenza contemporanea di più inquinanti nello stesso punto di emissione richiede un piano di monitoraggio adeguato, che consideri le caratteristiche dei diversi parametri e le relative metodiche analitiche.

Normativa sulle emissioni in atmosfera

La disciplina delle emissioni in atmosfera è contenuta principalmente nella Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce limiti di emissione, procedure autorizzative e obblighi di controllo per gli stabilimenti. La normativa individua inoltre i casi in cui determinate attività sono escluse dall’obbligo di autorizzazione oppure possono essere sottoposte a procedure semplificate.

D.Lgs. 152/2006, Parte Quinta e limiti di emissione

I valori limite di emissione sono determinati dall’autorità competente sulla base dei riferimenti tecnici previsti dalla Parte Quinta e possono essere resi più restrittivi in relazione alle caratteristiche del territorio e alla presenza di ulteriori fonti inquinanti. A seconda del parametro considerato, il valore limite può essere espresso come concentrazione in mg/Nm³ o come flusso di massa. Per alcune emissioni è inoltre previsto un tenore di ossigeno di riferimento, utilizzato per riportare i risultati alle condizioni stabilite dalla normativa o dall’autorizzazione.

Le emissioni odorigene sono disciplinate dall’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006. A partire dal 2023, gli indirizzi nazionali forniscono un riferimento tecnico per la prevenzione, il monitoraggio e la valutazione degli impatti, pur rimanendo valide le disposizioni regionali e le prescrizioni specifiche delle autorizzazioni.

I medi impianti di combustione, con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, sono disciplinati da una specifica sezione della Parte Quinta, che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2193 e stabilisce limiti specifici per NOx, SO2 e polveri, differenziati in funzione della potenza e del combustibile utilizzato.

Gli impianti termici civili sono destinati esclusivamente al riscaldamento o alla climatizzazione degli ambienti oppure alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari. La normativa definisce “medio” un impianto termico civile con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW. Gli obblighi di autorizzazione e controllo per questi impianti variano in funzione della potenza e del regime autorizzativo.

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Salvo i casi di esclusione e i regimi specificamente previsti dalla normativa, gli stabilimenti che producono emissioni soggette al Titolo I della Parte Quinta devono essere in possesso della relativa autorizzazione alle emissioni. La procedura applicabile dipende dalle caratteristiche dello stabilimento, dalle attività svolte, dagli impianti presenti e dall’eventuale assoggettamento ad AUA o AIA.

Attività con emissioni scarsamente rilevanti

Gli stabilimenti nei quali sono presenti esclusivamente impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti elencati nella Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta non sono soggetti all’autorizzazione prevista dal Titolo I. Restano applicabili gli eventuali valori limite e le prescrizioni specificamente previsti dalla normativa, dai piani e dai programmi applicabili. L’inquadramento deve essere effettuato verificando la specifica categoria di attività e le relative soglie indicate nell’Allegato IV.

La verifica dell’appartenenza a questa categoria richiede un’analisi puntuale del ciclo produttivo, poiché una classificazione errata può esporre l’impresa al rischio di esercizio non autorizzato. In presenza di dubbi sulla soglia applicabile è quindi opportuno effettuare una valutazione tecnica specifica dello stabilimento.

Autorizzazione generale e procedura semplificata: art. 272

L’articolo 272 disciplina le autorizzazioni di carattere generale che l’autorità competente può adottare per specifici stabilimenti o categorie di impianti e attività. L’autorizzazione generale stabilisce requisiti di adesione, valori limite, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi e periodicità dei controlli. Il gestore che possiede i requisiti previsti può presentare domanda di adesione secondo la procedura stabilita dall’autorizzazione applicabile.

Autorizzazione ordinaria: art. 269

L’articolo 269 disciplina l’autorizzazione ordinaria, applicabile agli stabilimenti che non rientrano nei casi di esclusione o nelle autorizzazioni generali, fermo restando il procedimento AUA quando applicabile. La domanda deve essere presentata all’autorità competente e contenere le informazioni tecniche sullo stabilimento, sugli impianti e sulle attività, sui punti di emissione, sulle tecniche adottate per limitare le emissioni, sulle caratteristiche degli effluenti e sulle condizioni di esercizio. L’autorità competente rilascia quindi l’autorizzazione secondo i termini previsti dalla normativa e può introdurre ulteriori prescrizioni.

AUA e AIA nel regime autorizzativo

L’Autorizzazione Unica Ambientale, o AUA, sostituisce nei casi previsti uno o più titoli ambientali per le imprese e gli impianti rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 59/2013. La domanda viene presentata tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che la trasmette all’autorità competente per l’istruttoria.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA, sostituisce l’autorizzazione alle emissioni per le installazioni appartenenti alle categorie soggette a questo regime, individuate in base alla tipologia e alla capacità produttiva dell’impianto. L’AIA considera in modo integrato gli impatti su aria, acqua e suolo e applica le migliori tecniche disponibili individuate a livello settoriale.

Obblighi dopo l’autorizzazione: modifiche e rinnovi

Una modifica dello stabilimento deve essere valutata anche sotto il profilo autorizzativo. Se la modifica è sostanziale, il gestore deve presentare la relativa domanda di autorizzazione; per le modifiche non sostanziali è prevista la comunicazione all’autorità competente, secondo le modalità e le eventuali eccezioni stabilite dalla disciplina applicabile. Durata, termini e modalità di rinnovo o riesame dipendono dal titolo autorizzativo applicabile e devono essere verificati con riferimento alla specifica procedura.

Regime autorizzativo Riferimento Quando si applica
Esclusione dall’obbligo Allegato IV, Parte Quinta Stabilimenti con esclusivamente impianti e attività della Parte I dell’Allegato IV
Autorizzazione generale Art. 272 Stabilimenti, impianti o attività ammessi all’autorizzazione generale
Autorizzazione ordinaria Art. 269 Stabilimenti non rientranti nei casi di esclusione o nelle autorizzazioni generali
AUA DPR 59/2013 Imprese e impianti rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 59/2013, non soggetti ad AIA, quando è necessario almeno uno dei titoli ambientali previsti
AIA Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006 Installazioni rientranti nelle categorie soggette ad AIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

Monitoraggio, campionamento e analisi delle emissioni

Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera consente di verificare nel tempo il rispetto dei valori limite stabiliti dall’autorizzazione e fornisce all’impresa i dati necessari a dimostrare la propria conformità agli enti di controllo. Frequenza e modalità delle verifiche sono definite dal titolo autorizzativo e variano in funzione dell’inquinante e della tipologia di stabilimento.

Campionamento delle emissioni e punti di prelievo

Il punto di campionamento deve essere realizzato secondo criteri tecnici tali da garantire la rappresentatività del prelievo. Devono essere rispettati, tra gli altri, i requisiti relativi alla lunghezza dei tratti rettilinei a monte e a valle del punto di prelievo e all’accessibilità in condizioni di sicurezza per gli operatori. Una corretta progettazione del punto di campionamento incide direttamente sull’affidabilità dei risultati ottenuti.

Il campionamento delle emissioni convogliate viene effettuato da personale qualificato, che preleva i fumi nei punti individuati dall’autorizzazione applicando le metodiche normate previste per ciascun inquinante. Il numero dei campionamenti annuali e la loro distribuzione nel tempo dipendono dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

In una richiesta di preventivo per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera, un’azienda ha indicato due punti emissivi dello stesso stabilimento da sottoporre a controllo, ciascuno con un piano analitico differente. Per il primo punto erano richieste misure di portata, contenuto di vapore d’acqua, polveri totali, metalli, monossido di carbonio e ossidi di azoto. Per il secondo erano previste misure di portata, vapore d’acqua e polveri, insieme alla determinazione delle sostanze organiche volatili. Per ciascun parametro erano inoltre indicate specifiche metodiche UNI. L’esempio mostra perché il campionamento non può essere impostato allo stesso modo per tutti i punti emissivi: parametri da ricercare, metodiche e verifiche dipendono dalle caratteristiche dell’emissione e dalle prescrizioni applicabili allo stabilimento.

Analisi delle emissioni e valori limite

Le determinazioni analitiche vengono effettuate secondo le metodiche previste per ciascun parametro, mediante misure in campo o analisi di laboratorio in funzione della sostanza da ricercare e del metodo applicabile. I risultati vengono espressi nelle unità previste e normalizzati alle condizioni di riferimento stabilite dall’autorizzazione, compreso, quando previsto, il tenore di ossigeno di riferimento nei fumi di combustione.

Il confronto tra i risultati delle analisi e i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione determina l’esito della verifica. Un valore misurato superiore al limite deve essere valutato applicando i criteri di conformità e le metodiche previste dall’autorizzazione e dalla normativa applicabile.

Autocontrolli, registrazioni e comunicazioni agli enti

Gli autocontrolli consistono nelle verifiche periodiche effettuate dal gestore, secondo frequenze e parametri stabiliti dall’autorizzazione, e si distinguono dai controlli programmati dall’autorità competente o dall’ARPA. Per i nuovi impianti l’autorizzazione stabilisce il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime. La messa in esercizio deve essere comunicata preventivamente all’autorità competente e, una volta raggiunta la messa a regime, vengono effettuate le misurazioni previste in un periodo rappresentativo delle normali condizioni di funzionamento.

I risultati degli autocontrolli devono essere registrati e conservati secondo le modalità previste dall’autorizzazione e dalla disciplina applicabile. Ove richiesto, la documentazione comprende anche le informazioni sulle manutenzioni, sulle anomalie e sugli eventuali superamenti rilevati e deve essere resa disponibile agli enti di controllo.

Le comunicazioni all’autorità competente possono riguardare la messa in esercizio dell’impianto, il raggiungimento della messa a regime, le modifiche impiantistiche e le difformità rilevate durante il monitoraggio. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere comunicate all’autorità competente e all’autorità competente per il controllo entro 24 ore dall’accertamento. Per gli altri adempimenti, termini e modalità dipendono dalla normativa e dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

Sanzioni e non conformità

Le sanzioni previste per le violazioni in materia di emissioni in atmosfera variano in funzione della gravità dell’inadempimento. La disciplina distingue, tra gli altri casi, l’assenza del titolo autorizzativo, la violazione delle prescrizioni e il superamento dei valori limite. La natura della violazione, penale o amministrativa, dipende dalle circostanze specifiche e deve essere valutata caso per caso dagli organi competenti.

Sanzioni amministrative e penali

L’esercizio di uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prescritta costituisce una violazione penalmente rilevante secondo la Parte Quinta del decreto e può comportare conseguenze quali arresto o ammenda per il gestore. La sanzione penale si applica anche a chi prosegue l’attività con un’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, come il mancato rispetto delle modalità di funzionamento dell’impianto di abbattimento o dei termini di comunicazione previsti, può comportare sanzioni amministrative e l’adozione di una diffida da parte dell’autorità competente, con l’indicazione dei tempi necessari per ripristinare la conformità.

Superamento dei limiti e altre non conformità

Il superamento accertato dei valori limite di emissione deve essere valutato secondo i criteri di conformità e i metodi previsti dall’autorizzazione e dalla normativa applicabile. Per gli stabilimenti soggetti al Titolo I della Parte Quinta, la violazione dei valori limite è sanzionata dall’art. 279 del D.Lgs. 152/2006, salvo il diverso regime previsto per le installazioni soggette ad AIA.

La mancata esecuzione degli autocontrolli previsti dall’autorizzazione, così come l’assenza della relativa documentazione, costituisce una violazione delle prescrizioni autorizzative e può essere sanzionata anche quando non sia stato rilevato un superamento dei limiti, poiché impedisce di verificare la conformità dello stabilimento.

La gestione di una non conformità richiede l’individuazione della causa tecnica, l’adozione di misure correttive documentate e, quando previsto, la comunicazione formale agli enti competenti entro i termini stabiliti. Una valutazione tecnica del caso specifico consente di distinguere un episodio isolato, riconducibile a una condizione temporanea dell’impianto, da una criticità strutturale che richiede interventi più ampi sul processo produttivo.

EcoPoint SRL opera come laboratorio accreditato e svolge attività di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera, affiancando le imprese anche nella verifica della propria situazione autorizzativa, dalla valutazione del regime applicabile fino alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per le pratiche ambientali.

Il servizio di consulenza ambientale comprende inoltre la pianificazione degli autocontrolli, la predisposizione delle comunicazioni agli enti competenti e il supporto nella gestione degli adempimenti autorizzativi, con l’obiettivo di ridurre nel tempo il rischio di non conformità.

Le imprese che devono verificare la conformità dei propri punti di emissione, aggiornare un’autorizzazione o organizzare un programma di campionamento possono richiedere una valutazione tecnica preliminare dello stabilimento. L’analisi consente di individuare le attività necessarie e definire le tempistiche per gli eventuali adeguamenti.

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