Il MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) ha emanato, lo scorso 15 Luglio, il decreto inerente la nuova regolamentazione dei rifiuti inerti relativi alle attività di costruzione e demolizione.
L’Art.3 riporta testualmente: “i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato…” a determinate condizioni (criteri inseriti nell’Allegato 1 del decreto).
Il nuovo decreto, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, modifica le indicazioni precedentemente vigenti rispetto alla qualificazione dei rifiuti inerti, come disciplinato dall’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006.
La bozza del decreto, ricevuto dalla commissione europea lo scorso 14 Marzo, non ha ricevuto obiezioni entro il termine del 15 Giugno 2022, diventando quindi effettivo.
La novità fondamentale risiede nel fatto che quei rifiuti destinati ad operazioni di recupero cessino di essere considerati come rifiuti. Il decreto rappresenta una svolta importante per tutto il settore, ed era atteso da tempo: infatti alcuni dei rifiuti possono essere recuperati ed avere una vita utile per la realizzazione di opere di ingegneria civile.
La nuova normativa prevede che, ai fini dell’adeguamento ai nuovi criteri, il produttore presenti all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, indicando la quantità massima recuperabile oppure un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ordinaria rifiuti o dell’Aia. Non vengono intaccati i limiti quantitativi per le procedure semplificate come previsti dal Dm 5 febbraio 1998 – Allegato 4, né le norme tecniche dell’Allegato 5, né i valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1, sub Allegato 2.
Riferimenti normativi:
“Norme in materia ambientale”
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”