Il 16 dicembre 2020 è stata emessa la nuova direttiva UE 2020/2184 che aggiorna in maniera significativa il quadro normativo europeo in merito alla gestione delle acque destinate al consumo umano e abroga la direttiva precedente, la 98/83/CE.
Dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore della precedente legislazione il Parlamento Europeo ed il Consiglio si esprimono rinnovando la normativa in essere.
La direttiva promuove l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano e, a tal fine:
gli Stati membri provvedono a creare dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia.
Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano:
a) sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici;
b) avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua;
c) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici;
d) incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
La nuova normativa tocca molti punti fondamentali in materia di gestione delle acque per il consumo umano: dalle definizioni agli standard qualitativi, dagli obblighi generali ai valori da rispettare, dall’attività di monitoraggio alle sanzioni; la direttiva europea tratta anche di valutazione del rischio dei bacini idrogeografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, del sistema di fornitura, nonché dei sistemi di distribuzione domestici.
Tra le novità vi sono:
- l’approccio alla sicurezza basato sul rischio (art. 7)
- L’identificazione dei possibili inquinanti emergenti presenti nelle fonti di approvvigionamento (art.8)
- La valutazione dei rischi legato alla distribuzione, compreso il tratto domestico tra il distributore ed il rubinetto (artt. 9 e 10)
- i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano (art.11)
- La necessità di una comunicazione efficace e trasparente ai cittadini in merito alla qualità dell’acqua erogata (Art. 14).
- l’introduzione di nuovi parametri chimici nell’Allegato I parte B (clorato, clorite, bisfenolo A, epicloridrina, Acidi aloacetici, Microcistina-LR, PFAS, Uranio).
La direttiva, entrata in vigore il 12/01/2021, porta con se un fitto timing che considera nei prossimi anni il recepimento, l’attuazione di quanto disposto dalla stessa.
Per quanto concerna la normativa italiana, ad un’analisi dei parametri modificati dalla nuova direttiva rispetto a quelli previsti dal precedente Dlgs 31/2001, si notano notevoli differenze, sia di natura qualitativa che quantitativa. I parametri chimici inoltre vedono l’inserimento di nuove sostanze per le quali diversi studi hanno dimostrato la tossicità per l’uomo. Tra questi: bisfenoloA, clorato, acidi aloacetici, micro cistine-LR, PFAS, uranio. La nuova normativa prevede inoltre lo sviluppo di metodi per la misura delle microplastiche.
Il rispetto dei parametri previsti dalla nuova normativa richiederà numerose attività di aggiornamento per i gestori degli acquedotti e per i produttori di impianti per il trattamento dell’acqua, per rispettare i nuovi standard.
E’ comunque previsto un periodo transitorio: entro il 12/01/2026 gli stati membri devono adottare le misure necessarie perché siano garantiti i nuovi parametri concernenti Bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS – totale, PFAS+Uranio. Quindi fino a quella data i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano.