E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti bio.
Il regolamento, che entrerà in vigore, il 1° Gennaio 2022 (stante l’intervenuta proroga rispetto a quanto inizialmente fissato, il 1° gennaio 2021), introduce norme aggiuntive in merito ad aspetti rilevanti sia per gli operatori sia per il sistema di controllo e certificazione delegato nel biologico.
Il regolamento approvato dalla Commissione Europea indica:
- Le misure precauzionali che gli operatori dovranno adottare per evitare la presenza nei prodotti di sostanze non consentite
- Le fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, e le misure da adottare in caso di presenza di dette sostanze oltre i valori autorizzati
- Le condizioni per l’uso di determinate indicazioni
- La composizione e dimensione di un gruppo di operatori
- I documenti e registrazioni di un gruppo di operatori
- Le notifiche da parte del gestore del sistema di controlli interni
- Le percentuali minime di controlli e campionamento
- Le misure in caso di accertata non conformità
- Lo scambio di informazioni tra stati membri
- Infine, le disposizioni transitorie nei confronti dei paesi terzi aderenti al regolamento
In caso di sospetto di una non conformità dovuta alla presenza di una sostanza non ammessa il regolamento definisce le fasi procedurali da seguire e i documenti da fornire qualora gli operatori procedano a confermare il sospetto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848 e gli elementi e i risultati attesi dall’indagine ufficiale condotta dagli organismi di controllo;
in materia di gruppi di operatori, stabilisce la dimensione massima dei gruppi (2.000 operatori) e l’elenco dei documenti e delle registrazioni riguardanti il sistema di controlli interni;
Inoltre stabilisce percentuali minime dei controlli ufficiali e sul campionamento e indicazioni per la definizione di un catalogo comune di misure in caso di non conformità.