In Gazzetta il DM 14 giugno 2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque potabili. Il DM 14/6/2017 adegua la disciplina nazionale vigente a quella europea.
È stato recentemente pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 che recepisce la Direttiva (UE) n. 1787/2015 concernente la qualità delle acque potabili (“acque destinate al consumo umano”).
Il Decreto va a sostituire gli allegati II e III del D.lgs n. 31 del 2 febbraio 2001 in materia di acque potabili: l’Allegato I sostituisce completamente l’allegato II del D.Lgs. n.31/2001, ossia la Parte A sugli “Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano”.
In precedenza l’Allegato indicava diversi parametri da analizzare: la modifica operata dal DM 14 giugno 2017 spiega che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite.
Inoltre, occorre mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell’acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare il rispetto di obblighi e parametri del decreto. Infine, occorre individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
Si individuano poi i parametri e le frequenze di cui alla parte B (Parametri e frequenze) dello stesso allegato, da far rispettare ovvero il prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure le misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.
Quanto all’Allegato II del DM 14 giugno 2017, anch’esso sostituisce in toto un allegato (l’Allegato III) del D.Lgs. n.31/2001 in materia di specifiche per l’analisi dei parametri: si richiede espressamente che laboratori o terzi appaltatori applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute e vanno accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per singole prove o gruppi di prove (accreditamento entro il 31 dicembre 2019).
I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del nuovo decreto, vanno convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, devono rispettare i criteri di efficienza di cui alla parte B dell’Allegato.
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