È stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la nota n° 10249/2021 riguardante i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche.
La nuova definizione in vigore dal gennaio 2021, spiega il Ministero, deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva 2018/851/UE e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima.
La definizione di «rifiuti urbani» è stata introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo.
Quanto ai rifiuti da costruzione e demolizione, la definizione fa riferimento ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale. È da tenere in considerazione il considerando di cui al punto 11 della direttiva 2018/851/UE, recepita con il D.Lgs. 116/2020, che ribadisce come nella definizione di rifiuti da costruzione e demolizione siano compresi anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare.
In conclusione, secondo il ministero, questi rifiuti: prodotti in ambito domestico, in piccole quantità, nelle attività fai da te, sono gestibili come rifiuti urbani e possono essere conferiti ai centri di raccolta.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali.