In campo ambientale si registra la “non-proroga” dell’entrata in vigore all’1 gennaio della rivoluzionaria riforma della classificazione dei rifiuti dopo 36 anni, prevista negli artt. 183 e 184 del Testo Unico ambientale come modificati dal D. Legislativo 116/20: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Il 1° Gennaio scorso dunque è entrata definitivamente in vigore la riforma della classificazione dei rifiuti.
Il provvedimento, all’articolo 15, riguarda alcuni temi ambientali quali:
- Convenzioni Sogesid – comma 1
- Bonifiche Regione Sicilia – comma 2;
- Bonifica dello stabilimento Stoppani – comma 3;
- Autorizzazioni di spesa per il GdL ministeriale in materia di “end of waste” – commi 4 e 5;
- Etichettatura degli imballaggi – comma 6
L’ultimo punto, in particolare prevede la sospensione del primo periodo del comma 5 dell’art.129 del DL n.152 del 2006 (e successive modificazioni), fino al 31 Dicembre 2021 dell’obbligo di indicare, sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per il cittadino per il corretto conferimenti dell’imballaggio a fine vita; lascia invece in vigore l’obbligo di indicare sugli imballaggi la codifica identificativa del materiale di composizione dello stessi, secondo la Decisione 129/97/CE, come previsto dal secondo periodo dello stesso comma e articolo (comma 5 art. 219). L’obbligo dell’indicazioni del materiale ricade sul produttore degli imballaggi.
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