A un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 30.7.2020 n. 102, che, ricordiamo, stabilisce nuovi adempimenti in materia di emissioni in atmosfera per gli impianti autorizzati in regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione integrata ambientale (AIA), e prevede la sostituzione delle sostanze pericolose classificate come “cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene”, delle “sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata” e delle “sostanze classificate estremamente preoccupanti” dal Reg. (CE) 1907/2006, adesso si raccolgono i primi effettivi risultati applicativi.
Per gli stabilimenti e le installazioni esistenti infatti le prescrizioni introdotte da quella legge entrano ora in vigore. Entro agosto 2021 va inviata infatti la prima relazione sull’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera.
Ogni impianto in regime AUA O AIA deve quindi verificare la presenza nel ciclo produttivo di queste sostanze:
– sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene,
– sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata,
– sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
Dopo questa verifica preliminare bisogna procedere alle valutazioni sulla disponibilità di alternative alle sostanze interessate e all’analisi della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste sostanze. In seguito occorre trasmettere la relazione all’autorità competente.
I gestori di questi impianti devono trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle sostanze interessate.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.